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Arbitrato. Clausola compromissoria. Competenza arbitri. Sussiste in tema di impugnativa delibere assembleari per invalidità, non per nullità.

In presenza di una clausola compromissoria che devolve alla competenza arbitrale le controversie tra soci, e tra soci e società, sussiste la relativa competenza arbitrale nel caso l’impugnativa abbia per oggetto l’annullamento della delibera e non già l’accertamento della sua nullità.

Impugnativa delibera assembleare srl destinazione utili a riserva straordinaria. Voto determinante del socio in ipotetico conflitto di interessi. Va qualificata come azione per l’annullabilità, e non già per la nullità, della delibera.

L’impugnativa di una delibera assembleare di srl che dispone l’accantonamento di tutto  l’utile dell’esercizio a riserva straordinaria, adottata con il voto determinante del socio, ipotizzato in conflitto d’interessi, va qualificata come richiesta di annullamento della delibera, e non già come richiesta di accertamento della nullità, non trattandosi, in tal caso, di una pretesa violazione di norme inderogabili, questa sì, sanzionabile con la nullità della delibera adottata.

Distribuzione utili. Non sussiste un diritto del socio, ma solo un’aspettativa, in attesa della delibera di distribuzione. La delibera di accantonamento a riserva dell’utile dell’esercizio, pur anche in presenza di una partecipazione determinante al voto di soci(o) in ipotetico conflitto di interessi, non è annullabile, non comportando danno (neppure potenziale) per la società.

Ai sensi dell’art. 2479, ter, 2^ comma cod. civ.  per l’annullamento di una delibera assembleare di srl sono prescritte come condizioni il danno (anche solo potenziale) per la società e il conflitto di interessi in capo al socio che ha espresso il voto determinante. Nel caso di specie non sussiste il lamentato conflitto di interessi del socio (ovvero dei soci di maggioranza), e comunque trattandosi di una delibera di accantonamento dell’utile di esercizio a riserva straordinaria, è escluso che possa sussistere un danno per la società, neppure in via potenziale, in quanto la società vede aumentata la riserva straordinaria in misura pari agli utili non distribuiti.