Arbitrato. Clausola
compromissoria. Competenza arbitri. Sussiste in tema di impugnativa delibere
assembleari per invalidità, non per nullità.
In presenza di una clausola compromissoria che devolve alla competenza arbitrale le controversie tra soci, e tra soci e società, sussiste la relativa competenza arbitrale nel caso l’impugnativa abbia per oggetto l’annullamento della delibera e non già l’accertamento della sua nullità.
Impugnativa delibera
assembleare srl destinazione utili a riserva straordinaria. Voto determinante
del socio in ipotetico conflitto di interessi. Va qualificata come azione per
l’annullabilità, e non già per la nullità, della delibera.
L’impugnativa di una delibera assembleare di srl che dispone l’accantonamento di tutto l’utile dell’esercizio a riserva straordinaria, adottata con il voto determinante del socio, ipotizzato in conflitto d’interessi, va qualificata come richiesta di annullamento della delibera, e non già come richiesta di accertamento della nullità, non trattandosi, in tal caso, di una pretesa violazione di norme inderogabili, questa sì, sanzionabile con la nullità della delibera adottata.
Distribuzione utili. Non
sussiste un diritto del socio, ma solo un’aspettativa, in attesa della delibera
di distribuzione. La delibera di accantonamento a riserva dell’utile
dell’esercizio, pur anche in presenza di una partecipazione determinante al
voto di soci(o) in ipotetico conflitto di interessi, non è annullabile, non comportando
danno (neppure potenziale) per la società.
Ai sensi dell’art. 2479, ter, 2^
comma cod. civ. per l’annullamento di
una delibera assembleare di srl sono prescritte come condizioni il danno (anche
solo potenziale) per la società e il conflitto di interessi in capo al socio
che ha espresso il voto determinante. Nel caso di specie non sussiste il
lamentato conflitto di interessi del socio (ovvero dei soci di maggioranza), e
comunque trattandosi di una delibera di accantonamento dell’utile di esercizio
a riserva straordinaria, è escluso che possa sussistere un danno per la società,
neppure in via potenziale, in quanto la società vede aumentata la riserva
straordinaria in misura pari agli utili non distribuiti.