Procedimento ex art. 2409 c.c. - irregolarità - caratterizzate dalla gravità, attualità, dannosità - Residualità del rimedio processuale - Merito scelte gestionali - Denunciabili solo se palesemente irragionevoli o negligenti ovvero se compiute in conflitto interessi - Denuncia del socio della controllante per fatti gestionali della controllata - Ammissibilità - rilevanza solo se i fatti incidono negativamente su bilanci della controllante.
L’intervento giudiziario nell’ambito della dinamica societaria postula fatti gravi e deficienze non altrimenti eliminabili, quindi gravi, non rilevando peraltro vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi.
Non è possibile esperire il rimedio ex art. 2409 cod. civ. quando contro le irregolarità degli amministratori sono previsti dall’ordinamento altri rimedi, attesa l’estrema invasività dei poteri attribuiti al tribunale con detto procedimento.
Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità, come anche le circostanze di tali scelte anche se presentino profili di rilevante alea economica.
Nel caso di censure relative all’operatività della società controllata il socio della società controllante deve evidenziare, a pena di inammissibilità, le ripercussioni che le relative vicende negoziali denunciate possono aver avuto sul bilancio della controllante sotto il profilo della verità e dell’esattezza, o chiarezza, del bilancio stesso.