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Termine contrattuale-Offerta tardiva adempimento-rifiuto del creditore-immotivata perdita interesse alla prestazione-risoluzione contrattuale non giustificata. Sequestro giudiziario partecipazione sociale-inesistenza fumus boni juris

L’offerta di pagamento di una somma di denaro (prima rata prezzo cessione partecipazione sociale) tardiva rispetto al termine contrattualmente convenuto non comporta di per sè colpevole inadempimento contrattuale.

L’assenza di un’effettiva alterazione del rapporto sinallagmatico e di una concreta compromissione dell’utilità del contratto, o di altro interesse del venditore oggettivamente verificabile, esclude la possibilità’ di una risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di un’offerta di adempimento, anche se tardiva rispetto al termine convenuto.

Risulta per l’effetto insussistente il fumus boni juris dedotto per ottenere il sequestro giudiziario della partecipazione sociale oggetto della cessione.

 

Allegato: Ordinanza.pdf